L’Amministratore di sostegno non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare compiere atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.ed in particolare:
alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
costituire pegni o ipoteche;
procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
fare compromessi e transazioni o accettare concordati.