Possono essere annullati


su istanza dell’amministratore di sostegno,
del pubblico ministero,
del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa
gli atti compiuti  dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno
in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni.
Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all’amministrazione di sostegno.